Detrazioni per le spese assicurative
I premi assicurativi sono tra le tipologie di spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione.
Di seguito un riepilogo dei premi attualmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta spetta per:
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (detrazioni 19%)
- Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave (detrazioni 19%)
- Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (detrazioni 19%)
- Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi dell’ abitazione (terremoto, alluvione, inondazione).
La detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo.
In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a €120.000. In caso di superamento del predetto limite, la detraibilità decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a €240.000. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Novità 2020 è stata la maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Dal 2018 i premi assicurativi per eventi sismici sono detraibili sempre al 19%.
Altra novità 2020 ha riguardato le modalità di pagamento.
La detrazione dall’imposta spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
- Bisogna fare molta attenzione infatti in sede di dichiarazione dei redditi bisogno fornire la prova della tracciabilità, quale scontrino di pagamento via carta di credito o bancomat oppure estratto conto bancario per bonifici, assegni, bancomat etc.
- Anche l’addebito in busta paga (per le convenzioni che lo prevedono) è detraibile e dimostrabile appunto tramite cedolino paga.
La Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, infatti, con il comma 679, art. 1, ha introdotto l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione degli oneri indicati nell’art. 15, TUIR (denominato “Detrazioni per oneri”) e in altre disposizioni. Il nuovo obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 01/01/2020.
Se si desidera comunque pagare in contanti, ricordiamo che il pagamento in contanti di RC auto e delle coperture associate è di €2.000 fino al 31/12/2022; nelle polizze danni (escluso RC auto) il limite del pagamento in contanti ammonta a €750, mentre in caso di polizza vita il versamento in contanti è sempre vietato.